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Sentenze di interesse in materia di condominio |
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Conto corrente condominiale: l’amministratore condominiale puň aprirlo senza l’autorizzazione dell’assemblea.
Puň l’amministratore del condominio aprire un conto corrente intestato al condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare? Secondo la Suprema Corte la risposta č si, anzi, deve farlo.
In materia di c/c condominiale, in assenza di disposizioni specifiche di legge, interviene a fare chiarezza la sentenza Cass. n. 7162 del 10 maggio 2012, che sostiene come “pur in assenza di norme che ne facciano obbligo, l’amministratore sia tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali in apposito e separato conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato”.
Va ricordato come da sempre la giurisprudenza ritenga motivo di revoca giudiziale l’utilizzo di propri e personali conti correnti da parte dell’amministratore per movimenti di entrata ed uscita relativi all’amministrazione del condominio.
La Suprema Corte ha ribadito come “l’apertura del conto corrente non richiede specifiche autorizzazioni assembleari”.
Il conto corrente dedicato, inoltre, “risponde ad esigenze di trasparenza e di informazione”.
Va ricordato, infine, che, in ogni caso, il limite all’utilizzo del contante introdotto dal D.L. n. 201/2011 (decreto salva Italia), impone comunque l’apertura del conto corrente per movimenti da mille euro in su.
La tesi della Cassazione, oltre ad essere ampiamente condivisibile, č da sempre attuata dalle Agenzie affiliate LM franchising. |


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